Conservazione sostitutiva fatture 2019 – Proroga e Sanzioni

Conservazione sostitutiva fatture 2019 – Proroga e Sanzioni

da | Mar 10, 2021 | News, Software Sistema Professionisti, Software Aziendale

A seguito delle numerose richieste e vista la scadenza odierna della conservazione sostitutiva delle fatture anno 2019, condividiamo il seguente parere (non vincolante) di WKI sul fatto che non dovrebbe essere sanzionata la conservazione fatta dopo il 10 marzo 2021. Inoltre con comunicato stampa del 13/03/2021 in ministero delle finanze annuncia che nel prossimo decreto “sostegni” è in arrivo la proroga per la conservazione delle fatture elettroniche 2019 e per la trasmissione telematica e consegna della Certificazione Unica. Leggi il comunicato stampa.

Riferimenti normativi ed interpretazione degli stessi. Il ritardo nella conservazione digitale nei documenti potrebbe rientrare nelle sanzioni di cui all’ art. 9 del d.lgs.471/1997, Violazioni obblighi relativi alla contabilità con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a 8.000. La sanzione si applica a chi sottrae al verificatore i documenti contabili necessari per la verifica.

L’art. 6 al comma 5 bis del D.Lgs. 472/1997 dichiara che non sono punibili le violazioni che non arrecano danno all’azione di controllo e non incidono sulla base imponibile delle imposte. Sulla base di questi elemento non ritengo che ci saranno sanzioni per il ritardo di conservazione rispetto alla scadenza del 10 marzo.        Luigi Lombardi – Lead Technology Product Manager – Tax & Accounting Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471        Art. 9.         Violazioni degli obblighi relativi alla contabilita’  

  1. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi  in  materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la  conservazione  dei  quali  e’ imposta da altre disposizioni della legge tributaria, e’  punito  con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000. (20) ((21))
  2. La sanzione prevista nel comma 1 si  applica  a  chi,  nel  corso degli accessi  eseguiti  ai  fini  dell’accertamento  in  materia  di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, rifiuta di  esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all’ispezione  e  alla verifica i documenti, i registri e le scritture indicati nel medesimo comma ovvero altri registri, documenti  e  scritture,  ancorche’  non obbligatori, dei quali risulti con certezza  l’esistenza

Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,     Art. 6.     Cause di non punibilita’

  1. Se  la  violazione e’ conseguenza di errore sul fatto, l’agente non  e’  responsabile quando l’errore non e’ determinato da colpa. Le rilevazioni  eseguite  nel  rispetto  della continuita’ dei valori di bilancio  e  secondo  corretti  criteri  contabili  e  le valutazioni eseguite  secondo  corretti  criteri  di  stima  non  danno  luogo  a violazioni  punibili.  In  ogni  caso,  non si considerano colpose le violazioni  conseguenti  a valutazioni estimative, ancorche’ relative alle  operazioni disciplinate dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n.  358,  se differiscono da quelle accertate in misura non  eccedente il cinque per cento. (1)
  2. Non  e’  punibile  l’autore  della  violazione  quando  essa e’ determinata  da  obiettive  condizioni  di incertezza sulla portata e sull’ambito   di   applicazione  delle  disposizioni  alle  quali  si riferiscono,   nonche’   da   indeterminatezza   delle  richieste  di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.
  3. Il  contribuente,  il sostituto e il responsabile d’imposta non sono  punibili  quando dimostrano che il pagamento del tributo non e’ stato  eseguito  per  fatto  denunciato  all’autorita’  giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.
  4. L’ignoranza  della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile.
  5. Non e’ punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

  ((5-bis.  Non  sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio  all’esercizio  delle  azioni di controllo e non incidono sulla  determinazione  della  base  imponibile,  dell’imposta  e  sul versamento del tributo.))