A seguito delle numerose richieste e vista la scadenza odierna della conservazione sostitutiva delle fatture anno 2019, condividiamo il seguente parere (non vincolante) di WKI sul fatto che non dovrebbe essere sanzionata la conservazione fatta dopo il 10 marzo 2021. Inoltre con comunicato stampa del 13/03/2021 in ministero delle finanze annuncia che nel prossimo decreto “sostegni” è in arrivo la proroga per la conservazione delle fatture elettroniche 2019 e per la trasmissione telematica e consegna della Certificazione Unica. Leggi il comunicato stampa.
Riferimenti normativi ed interpretazione degli stessi. Il ritardo nella conservazione digitale nei documenti potrebbe rientrare nelle sanzioni di cui all’ art. 9 del d.lgs.471/1997, Violazioni obblighi relativi alla contabilità con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a 8.000. La sanzione si applica a chi sottrae al verificatore i documenti contabili necessari per la verifica.
L’art. 6 al comma 5 bis del D.Lgs. 472/1997 dichiara che non sono punibili le violazioni che non arrecano danno all’azione di controllo e non incidono sulla base imponibile delle imposte. Sulla base di questi elemento non ritengo che ci saranno sanzioni per il ritardo di conservazione rispetto alla scadenza del 10 marzo. Luigi Lombardi – Lead Technology Product Manager – Tax & Accounting Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 Art. 9. Violazioni degli obblighi relativi alla contabilita’
- Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali e’ imposta da altre disposizioni della legge tributaria, e’ punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000. (20) ((21))
- La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi, nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell’accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all’ispezione e alla verifica i documenti, i registri e le scritture indicati nel medesimo comma ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorche’ non obbligatori, dei quali risulti con certezza l’esistenza
Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, Art. 6. Cause di non punibilita’
- Se la violazione e’ conseguenza di errore sul fatto, l’agente non e’ responsabile quando l’errore non e’ determinato da colpa. Le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuita’ dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni estimative, ancorche’ relative alle operazioni disciplinate dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il cinque per cento. (1)
- Non e’ punibile l’autore della violazione quando essa e’ determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonche’ da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.
- Il contribuente, il sostituto e il responsabile d’imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non e’ stato eseguito per fatto denunciato all’autorita’ giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.
- L’ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile.
- Non e’ punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.
((5-bis. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.))